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S T A T U T O
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
E’ costituita ai sensi della legge 11 Agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 una Associazione denominata:
“ ASSOCIAZIONE SARDA TIREOPATICI “
Art. 2
La sede dell’Associazione è per ora in Sanluri nella Via C. Felice al numero civico 538
FINALITA E SCOPI
Art. 3
L’Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività di volontariato nel campo sanitario con particolare attenzione verso gli ammalati affetti da Patologia Tiroidea, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In particolare l’Associazione si propone le seguenti finalità:
- a) sensibilizzare i vari organismi pubblici sui problemi sanitari, assistenziali, economici e sociali dei malati di tiroide;
- b) promuovere e realizzare - C a m p a g n e d’ I n f o r m a z i o n e - nell’intero territorio regionale- con obiettivo P r e v e n z i o n e - calandosi nelle varie realtà locali per incontrare operatori sanitari, scolastici e sociali , scolaresche e popolazioni .
- L’Associazione persegue le proprie finalità senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, collocandosi in spazio assolutamente apolitico.
Art. 4
L’Associazione intende instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni e organizzazioni aventi finalità istituzionali analoghe.
SOCI
Art. 5
E’ ammessa l’adesione all’Associazione, oltre ai malati di tiroide, ai congiunti e familiari in genere, a tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente statuto.
L’adesione e l’ammissione all’Associazione avviene mediante versamento della quota simbolica di L. 20.000 (ventimila ) annuali.
Saranno esclusi i soci che si renderanno colpevoli di gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato dell’Associazione, ovvero violino ripetutamente le norme statutarie.
La proposta di esclusione viene portata dal Presidente al Comitato Direttivo che delibera a maggioranza.
E’ ammesso ricorso all’Assemblea, che decide in via definitiva.
Art. 6
I soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione, di frequentare la sede, o il locale adibito a Sede, e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organi.
I soci hanno il dovere di rispettare lo statuto, di sostenere l’attività dell’Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa e dei suoi aderenti.
Art. 7
I soci sono iscritti in un apposito libro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura del Presidente dell’Associazione.
Art. 8
Le prestazioni fornite dagli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Al socio potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.
ORGANI
Art. 9
Sono Organi dell’Associazione
L’Assemblea dei Soci
Il Comitato Direttivo
Il Presidente
Le cariche associative sono gratuite.
Art. 10
L’Assemblea è formata da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno metà più uno degli associati.
L’Assemblea indica i programmi di attività dell’Associazione, elegge il Comitato Direttivo, approva il Bilancio, provvede all’adozione delle modifiche statutarie e delibera altresì argomenti di sua competenza previsti dal presente statuto e da norme di legge.
In seconda convocazione l’Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 11
L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo che dura in carica tre anni ed è composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci a maggioranza Assoluta.
Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono adottate a maggioranza semplice.
Il Comitato Direttivo amministra l’Associazione, dando esecuzione alle deliberazioni di programma assunte dall’Assemblea dei Soci.
In particolare il Comitato Direttivo:
Si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi, può comunque essere convocato in qualsiasi momento, quando il Presidente lo ritenga necessario o un terzo dei membri ne faccia richiesta,
- - Elegge il Presidente;
- - Convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci ( Congresso ) ogni tre anni;
- - Formula il Bilancio di Previsione e il Consuntivo;
- - Delibera le spese per il funzionamento dell’Associazione,
- - Delibera, sulla scorta delle indicazioni fornite dell’Assemblea, i provvedimenti necessari per attuare programmi e iniziative;
- -Collabora con il Presidente nel normale esercizio delle funzioni dell’Associazione senza modificarne la politica o le finalità istituzionali che sono di pura competenza dell’Assemblea, può però deliberare la costituzione di organi periferici, allo scopo di migliorare i rapporti tra le varie realtà locali e il vertice dell’Associazione.
Art. 12
Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo e dura in carica tre anni, è il legale rappresentante dell’Associazione, firma la corrispondenza e gli atti, attua le delibere dell’Assemblea e del Direttivo. Può delegare le proprie funzioni o parte di esse ad uno o più membri del Direttivo stesso.
PATRIMONIO
Art. 13
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- - Contributi a titolo patrimoniale;
- - Erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
- - Beni mobili ed immobili acquistati con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:
- - Quote sociali e contributi degli aderenti;
- - Contributi di privati;
- - Contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- - Contributi di organismi internazionali;
- - Donazioni e lasciti testamentari;
- - Rimborsi derivanti da convenzioni.
- L’Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante
BILANCI E SCRITTURE CONTABILI
Art. 14
Il Comitato Direttivo ha l’obbligo di formare il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate e predisporlo in tempo utile per l’approvazione.
Il Bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, deve essere presentato, entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 15
Non possono essere effettuate spese, né assunti impegni di spesa se non sussiste l’effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.
Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l’acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell’Associazione.
Art. 16
E’ obbligatoria la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni tra cui il libro degli inventari ed il libro giornale.
L’Associazione dovrà tenere presso la Sede Regionale, ma in mancanza di sede presso l’abitazione dei Presidente, i seguenti registri :
- a) Registro dei Verbali delle Riunioni dell’Assemblea e del Direttivo;
- b) Libri Contabili
- c) Libro Soci.
Art. 17
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra organizzazione operante in identico o analogo settore.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
L’Associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 19
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla legge 11 Agosto 1991, n. 266, e dalla legge regionale 13 settembre 1993 n. 39.
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