Associazione Sarda Tireopatici

 

L’anno duemilauno addì ventisei del mese di novembre (26/11/2001) Cagliari, nella sala verde dell’Ospedale Oncologico,

 

Sono riuniti i signori :

 

    ONNIS Gesuino, pensionato, nato a Sanluri (Ca) il Tre Dicembre1938 (03/12/1938), residente in Sanluri Via Carlo Felice n. 538;

    AJTANO Laura, impiegata, nata a Cagliari il Primo Novembre 1952 (01/11/952), residente a Sestu, Via Meloni 9;

    EVARISTO Alessandro, impiegato, nato a Iglesias il Ventisei Gennaio 1966 (26/01/1966), residente a Iglesias Piazza degli Oleandri;

    CABRAS Maria Assunta, impiegata, nata a Cagliari il Trenta Settembre 1957(30/09/1957 ), e residente in Cagliari Via Mincio 5;

    ARBA Maria Ausilia, impiegata, nata a  Ballao  il  Quindici  Maggio  1950 (15/05/1950), residente in Selargius Via delle Orchidee 5/D.

    Tutti cittadini Italiani, i quali dichiarano :

 Art. 1 

Di voler costituire, come di fatto con il presente atto costituiscono, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, una Associazione denominata:

 " ASSOCIAZIONE SARDA TIREOPATICI "

Art. 2

L’Associazione ha sede in SANLURI , per ora, in Via Carlo Felice, n° 538

Art. 3

L’Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività di volontariato nel campo sanitario con particolare attenzione verso gli ammalati affetti da Patologia Tiroidea, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In particolare l’Associazione si propone le seguenti finalità:

a) sensibilizzare i vari organismi pubblici sui problemi sanitari, assistenziali, economici e sociali dei malati di tiroide;

b) promuovere e realizzare – C a m p a g n e d’ i n f o r m a z i o n e – nell’intero territorio regionale – con obiettivo P r e v e n z i o n e – calandosi nelle varie realtà locali per incontrare operatori sanitari, scolastici e sociali, scolaresche e popolazioni.

 

 Art. 4

L’Associazione persegue le proprie finalità senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, collocandosi in spazio assolutamente apolitico.

L’Associazione intende instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni e organizzazioni aventi finalità istituzionali analoghe.

 Art. 5

L’Associazione è retta dallo Statuto che, steso su Cinque facciate di foglio e composto da 19 articoli, sottoscritto dai presenti soci fondatori, si allega al presente atto, e ne forma parte integrante e sostanziale.

 Art. 6

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote degli associati, da apporti di denaro, contributi che perverranno da parte di persone fisiche e di Enti Pubblici e Privati, nonché da beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquistati.

       

 Art. 7

Per acclamazione viene eletto Presidente il Sig. Gesuino ONNIS.

In deroga alle norme statutarie si procede alla nomina di un Comitato Direttivo provvisorio, con tutti i poteri ad esso attribuiti dallo Statuto, Direttivo che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci (Congresso) da convocarsi entro l’anno 2002, e che è costituito da tutti i presenti , come sopra generalizzati.

Art. 8

Il Presidente, signor Gesuino ONNIS è autorizzato a provvedere alla registrazione dell’atto e a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per conseguire il riconoscimento della Associazione presso la Competente Autorità Regionale.

     

Art. 9

Per quanto qui non espressamente previsto varranno le norme di legge in vigore.

     

Il presente atto, unitamente all’allegato (statuto), viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i presenti.

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